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Il nostro
Regolamento

Regolamento nazionale ANPI  
(in attuazione dell’art. 6, comma 2, lettera f, dello Statuto associativo)

Testo approvato dal Comitato Nazionale il 30 marzo 2012; modificato il 5 aprile 2019, il 12 settembre 2019 e il 29 ottobre 2022.

Articolo 1 - L’iscrizione

  1. Tutti possono chiedere l’iscrizione all’ANPI, alle condizioni previste dallo Statuto (art. 23), salvo le limitazioni di cui appresso.

  2. Il cittadino europeo è tenuto ad esibire, a richiesta, un documento ufficiale da cui si desuma il possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell’U.E.

  3. Lo straniero (non cittadino dell’U.E.) deve dimostrare di essere regolarmente soggiornante (D. Lgs. 286/1998), esibendo permesso di soggiorno o carta di soggiorno, o quanto meno dimostrando documentalmente di aver già presentato la domanda per ottenere il permesso di soggiorno e di essere in attesa della risposta. Nell’ipotesi di permesso a tempo determinato, alla scadenza potrà essere revocato il provvedimento di iscrizione.

  4. I giovani non ancora maggiorenni possono essere iscritti qualora abbiano avuto modo di collaborare con l’ANPI con significativo e continuativo impegno e dimostrazione di maturità e responsabilità.

  5. La domanda di iscrizione è individuale e deve essere fatta su modulo stabilito dalla Segreteria nazionale, è rivolta alla sezione di competenza, che la approva e la trasmette al Comitato provinciale. Il Comitato dei garanti provinciale verifica le domande e ratifica l’iscrizione.

  6. Salvo esplicite deroghe l’iscrizione avviene nella sezione del luogo di lavoro o di studio ovvero nella sezione del comune di residenza o, in caso di più sezioni operanti nello stesso comune, nella sezione del territorio ove si risiede. Qualora la sezione non esista o sia intercomunale, l’iscrizione dovrà avvenire nel comune di competenza, secondo una suddivisione del territorio stabilita dal Comitato Provinciale. Eventuali eccezioni, proposte e motivate dalla sezione interessata, devono essere esaminate e decise dal Comitato provinciale – o da suo organismo delegato – tenendo conto della natura e degli scopi dell’Associazione e delle circostanze di fatto alla base della proposta. Dalla documentazione per la richiesta di deroga devono risultare anche le circostanze a sostegno della effettiva possibilità del richiedente di partecipare anche fisicamente alle attività della sezione presso cui chiede l’iscrizione.

  7. Le richieste di iscrizione pervenute on-line sono prese in considerazione con i criteri di cui al comma precedente.

Articolo 2 - Tessere particolari

  1. Le tessere ad honorem sono attribuite esclusivamente in base ai requisiti stabiliti dall’art. 22 dello Statuto.

  2. È istituita la tessera di “Amici dell’ANPI”, gratuita, segno di vicinanza alla Associazione e di condivisione dei suoi valori e obiettivi, riservata:

    a) ai giovani non ancora maggiorenni che abbiano avuto modo di collaborare con l’ANPI con significativo impegno e dimostrazione di maturità e responsabilità;

    b) a cittadini che abbiano collaborato con specifico significato e impegno ad attività particolarmente significative della sezione o del Comitato provinciale e/o cittadini

che si siano particolarmente distinti a livello nazionale nell’impegno antifascista e antirazzista, nella difesa della Costituzione, nella lotta per la legalità democratica;

c) a stranieri presenti sul territorio nazionale che hanno combattuto a fianco dei partigiani o negli eserciti di Liberazione e che hanno sempre ricevuto, a pieno titolo, la tessera della nostra Associazione;

d) a stranieri non cittadini dell’U.E., che non essendo dotati di permesso di soggiorno, risultino tuttavia residenti stabilmente sul territorio italiano da almeno tre anni.

3. La tessera “Amici dell’ANPI” non consente l’esercizio del diritto di voto né quello elettorale, attivo o passivo. La tessera comporta il diritto di essere informati delle attività anche interne dell’ANPI, di partecipare alle iniziative di confronto e discussione ed ai suoi congressi con diritto di parola. Non consente l’esercizio del diritto di voto né quello elettorale, attivo o passivo.

Articolo 3 - Diritti e doveri degli iscritti

  1. Gli iscritti hanno il pieno diritto di partecipazione, di parola e di voto alle iniziative ed alle altre attività dell’ANPI. Nei congressi l’esercizio di tale diritto è organizzato secondo il regolamento congressuale approvato insieme alla loro indizione.

  2. Gli iscritti sono titolari del diritto attivo e passivo di elezione agli organismi dirigenti ad ogni livello. Per accedere alle cariche direttive a livello di sezione occorre essere iscritti ed aver partecipato attivamente alla vita dell’Associazione da almeno un anno, per il livello provinciale da almeno due, per quello nazionale almeno cinque.

  3. Ogni iscritto ha il dovere di contribuire alla vita, alla attività ed al finanziamento dell’ANPI, come fondamento materiale e politico della sua autonomia.

  4. Gli iscritti sono tenuti a rispettare lo Statuto e i Regolamenti dell’Associazione, nonché le decisioni assunte dagli organismi dirigenti.

  5. Gli iscritti hanno il diritto di partecipare anche in contraddittorio a tutte le fasi dei procedimenti disciplinari che li riguardino.

  6. Non possono essere iscritti gli appartenenti ad associazioni segrete, ai sensi dell’art. 18 Cost. e dell’art. 18 della L. 17/1982, ovvero ad associazioni comunque denominate la cui composizione, finalità e azione siano incompatibili o in contrasto con i valori costituzionali e con gli scopi e le finalità dell’ANPI.

  7. Non possono fare parte di organismi direttivi dell’ANPI iscritti anche ad altra Associazione partigiana operante in Italia. Gli incarichi di Presidente, Vice Presidente, componente di Segreteria, Responsabile amministrativo e/o tesoriere, Coordinatore regionale, Coordinatore zonale, Presidente e componente del Collegio dei Revisori dei Conti sono incompatibili con gli incarichi esecutivi di livello comunale, provinciale, regionale e nazionale ricoperti in partiti, movimenti politici, sindacati. Sono altresì incompatibili con tutti gli incarichi istituzionali elettivi a livello circoscrizionale, comprensoriale, comunale, provinciale, regionale, nazionale ed europeo. Per l’appartenenza ad organismi esecutivi di Associazioni e di Cooperative, con gli incarichi esecutivi ricoperti nell’ANPI non si applicano le regole di incompatibilità sovraesposte salvo specifici casi da valutarsi da parte dell’organismo dirigente superiore rispetto all’incarico dell’interessato. All’atto dell’accettazione della candidatura in uno dei livelli istituzionali sopra indicati scatta automaticamente la sospensione dall’incarico nell’ANPI; in caso di elezione vi è la decadenza automatica dall’incarico ricoperto nell’Associazione.

Articolo 4 - Anagrafe degli iscritti

  1. È costituita l’Anagrafe informatizzata degli iscritti, con lo scopo di:

    - registrare e mantenere aggiornato il quadro complessivo della composizione sociale della Associazione;

    - offrire uno strumento di lavoro ai Comitati provinciali.

  2. L’inserimento dati avverrà a livello provinciale. Ogni Comitato Provinciale dovrà provvedere all’individuazione di un associato che si occuperà dell’inserimento dati e sarà successivamente incaricato di garantire il rispetto della normativa sulla privacy. Analogo incarico verrà conferito a livello nazionale.

  3. Restano in funzione:

    - il modulo per la richiesta di iscrizione, che deve prevedere l’accettazione esplicita al trattamento dei dati in rispetto della normativa sulla privacy;

    - la consegna da parte delle sezioni locali, ai Comitati Provinciali, dei tagliandi delle tessere, debitamente compilati in ogni loro parte.

Articolo 5 - Le sezioni

  1. La costituzione di una nuova sezione deve essere approvata dal Comitato provinciale competente per territorio. L’intesa, di cui all’art. 3, comma 3 dello Statuto, consiste in un atto espresso del Comitato provinciale.

  2. Nel caso in cui vengano fatte domande di iscrizione da almeno 100 residenti in uno stesso Paese estero, il Comitato nazionale decide se autorizzare la costituzione di una sezione in quel Paese, con sede nella capitale o nella città di maggiore concentrazione degli iscritti. A quella sezione si applicano le norme dello Statuto e dei regolamenti previste per i comitati provinciali. Per la costituzione di eventuali successive sezioni si applicano le norme di cui all’art. 3 dello Statuto e si costituisce un coordinamento nazionale.

  3. Le sezioni svolgono la loro attività ciascuna nel proprio ambito di competenza, territoriale ovvero di luogo di lavoro o studio, e sono impegnate per la positiva riuscita delle iniziative e campagne promosse dai livelli provinciale e nazionale. Ciascuna sezione è impegnata secondo i princìpi della autonomia politica e culturale dell’ANPI, della sua unità, del pluralismo ideale e politico e in base al carattere determinante di essere una Associazione che discute, agisce, cresce nel suo insieme.

  4. Di massima ciascuna sezione è tenuta a segnalare preventivamente al Comitato provinciale le iniziative e le pubblicazioni, anche con mezzi informatici, impegnative del nome dell’ANPI. Analoga segnalazione deve essere fatta per la partecipazione di una sezione a manifestazioni promosse da altri soggetti, anche al fine di una valutazione comune. Eventuali contestazioni da parte del Comitato provinciale devono essere motivate da ragioni di coerenza con gli orientamenti nazionali o di opportunità relativamente alle dinamiche provinciali. Se richiesto dal Presidente della Sezione le contestazioni devono essere discusse nel Comitato direttivo della Sezione stessa alla presenza di un rappresentante del Comitato provinciale. Qualsiasi contenzioso deve essere affrontato con spirito unitario e antiburocratico. Ove non si arrivasse a un comune orientamento, la decisione finale spetta al Comitato provinciale e, in casi straordinari, al Comitato nazionale. Manifestazioni o altre iniziative promosse o cui abbiano aderito il Comitato provinciale o nazionale dell’ANPI non sono oggetto di ulteriore adesione da parte di singole sezioni. In presenza di due o più sezioni nelle città capoluogo, le iniziative che interessano due o più sezioni devono essere obbligatoriamente coordinate dai Comitati provinciali.

5. L’intitolazione della sezione, di norma, va dedicata tenendo in considerazione uomini e donne dell’Antifascismo e/o della Lotta di Liberazione locale o nazionale oppure a fatti e/o vicende legate all’Antifascismo e alla Lotta di Liberazione locali e/o Nazionali.

Articolo 6 - Assemblee e Congressi

  1. Il Comitato provinciale è tenuto a convocare l’assemblea di tutti i Comitati direttivi di sezione per lo meno una volta all’anno.
    Il Comitato nazionale è tenuto a convocare l’assemblea di tutti i Comitati provinciali, anche con più assemblee, al fine di coprire capillarmente l’intero territorio nazionale, almeno una volta all’anno.

    L’assemblea ordinaria annuale della sezione, di cui all’art. 16 dello Statuto, deve procedere, prima dell’inizio dei lavori, alla nomina di un Presidente dell’Assemblea. L’ordine del giorno deve prevedere: esame dell’attività svolta nel corso dell’anno; programma di lavoro e iniziative previste per il nuovo anno; discussione sulla situazione politica e i compiti della Associazione; esame e approvazione del bilancio consuntivo e di previsione.

  2. Le proposte per nuovi organismi dirigenti o per la integrazione di quelli esistenti devono essere formulate da una commissione elettorale nominata dalla assemblea all’inizio dei lavori.

  3. Il Comitato nazionale ovvero il Comitato provinciale può approvare un documento politico da sottoporre alla discussione delle assemblee annuali.

  4. Il Comitato nazionale convoca il Congresso nazionale, ex art. 4 dello Statuto, determinandone le modalità di svolgimento con l’approvazione del relativo regolamento.

  5. Il regolamento congressuale indica l’ordine del giorno del congresso e i criteri e le modalità di elezione dei delegati. Ogni Comitato provinciale approva il regolamento per lo svolgimento del proprio congresso.

Articolo 7 - Gli organi dell’Associazione

  1. I Comitati provinciali sono tenuti ad organizzare attività formative volte alla valorizzazione dell’antifascismo, della pace, della Resistenza e della Guerra di Liberazione, alla conoscenza, attuazione, rispetto e difesa della Costituzione.

  2. I dirigenti dell’ANPI, a tutti i livelli, hanno il dovere della conoscenza della storia della Resistenza in generale e, in particolare quella svolta nella loro provincia.

  3. L’ANPI è impegnata a rimuovere tutti gli ostacoli che si frappongono alla parità di genere, a partire dalla vita dell’Associazione. Nella composizione degli organismi dirigenti a tutti i livelli si ribadisce l’impegno a rispettare la clausola di non prevalenza. Nessun genere può essere rappresentato di norma meno del 40%.

  4. Il componente di un organismo dirigente, a qualsiasi livello, assente ingiustificato per tre volte è automaticamente decaduto.

  5. Gli organismi dirigenti a tutti i livelli, oltre a scegliere tra i propri componenti il Presidente, procedono alla nomina di un vicepresidente vicario, scelto tra i vicepresidenti, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

  6. Titolare delle decisioni politiche, in coerenza con gli orientamenti e le decisioni nazionali, è il Comitato, a ciascuno dei livelli congressuali previsti dallo Statuto: sezionale, provinciale, nazionale. Situazioni o condizioni di particolare urgenza ovvero emergenza possono essere decise dal Presidente, anche ricorrendo le circostanze di cui al successivo comma 7; in

questo caso, il Comitato, nella sua prima riunione utile, procederà alla conferma o meno delle decisioni assunte.

7. Ad ogni livello congressuale della Associazione, i vicepresidenti coadiuvano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e svolgono funzioni di rappresentanza politica e istituzionale. I vicepresidenti e la segreteria, su impulso del Presidente possono svolgere funzioni di carattere istruttorio delle decisioni di competenza del Comitato di corrispondente livello.

8. I componenti del Comitato nazionale hanno diritto di essere informati delle iniziative che si svolgono nel proprio ambito regionale.

Articolo 8 - Gli organismi di coordinamento

  1. Il Comitato regionale, ove costituito, svolge – oltre a quanto stabilito dall’art. 9 dello Statuto – funzioni di supporto ai Comitati provinciali in relazione al consolidamento ed allo sviluppo della Associazione, su richiesta dei Comitati provinciali ovvero del Comitato nazionale.

  2. In ottemperanza a quanto previsto dal Documento approvato al Congresso Nazionale di Torino e in continuità con l’esperienza storica dell’Associazione, è costituito il Coordinamento nazionale delle donne dell’ANPI come strumento di confronto, elaborazione, proposta ed iniziativa e come luogo di partecipazione attiva delle donne alla vita dell’associazione e di rapporto solidale tra le generazioni. Il coordinamento femminile, che non si configura come organo statutario, interagisce e collabora con gli organi dirigenti al fine di rafforzare ed arricchire la cultura e l’iniziativa politica dell’associazione, di valorizzare la storia e la memoria delle donne della Resistenza, di sostenere l’impegno per una compiuta cittadinanza delle donne nella democrazia, di partecipare alla rete dei movimenti e delle associazioni delle donne della società civile e della politica. Del coordinamento donne fanno parte le componenti del Comitato nazionale, della Commissione di Garanzia, effettive e supplenti, le Presidenti dei Comitati provinciali o loro delegate, le responsabili regionali e di aree metropolitane dei coordinamenti donne ove costituiti, una rappresentante delle sezioni estere. Laddove il Coordinamento regionale delle Donne non sia stato costituito va comunque garantita la presenza di almeno una componente di Coordinamento per ogni Regione indicata dai Coordinamenti territoriali istituiti. Forme, tempi, programmi di lavoro del Coordinamento femminile sono determinati in autonomia dalle compagne. La Responsabile del Coordinamento nazionale deve essere componente del Comitato Nazionale. Anche a livello provinciale possono essere costituite forme di coordinamento delle donne.

  3. Si possono altresì costituire, nel rispetto dell’autonomia delle Sezioni territoriali, Coordinamenti di Zona, con funzioni di supporto organizzativo ed in stretta collaborazione con il Comitato Provinciale.

Articolo 9 - Gli organismi di garanzia

1. In attuazione dell’art. 29 dello Statuto, a livello nazionale e provinciale della Associazione il corrispondente Comitato nomina una Commissione di garanti dei diritti della Associazione e degli iscritti, composta da non meno di tre componenti e comunque in numero dispari. I membri della Commissione dei garanti a livello nazionale non possono essere membri del Comitato nazionale e i membri delle Commissioni provinciali di garanzia non possono essere membri dei rispettivi Comitati provinciali.

2. La Commissione svolge una funzione istruttoria nel corso della quale può acquisire documentazione e informazioni e procedere ad audizioni anche in contraddittorio. Agisce su segnalazione e impulso da parte di iscritti venuti a conoscenza di fatti rilevanti ai fini di

interventi - anche di tipo disciplinare - a tutela dell’Associazione; agisce, altresì, su impulso del Comitato competente.

2bis. La Commissione di Garanzia nazionale è competente per l’esame di ogni questione che abbia carattere e/o rilevanza nazionale, ovvero riguardi il Presidente di un Comitato Provinciale o un Coordinatore regionale o un componente del Comitato Nazionale.

2ter. A dirimere le questioni di competenze tra diversi organi di garanzia provvede inappellabilmente il Comitato Nazionale ovvero, in caso di urgenza, il Presidente Nazionale.

  1. Le pratiche disciplinari “locali” devono essere istruite dalla competente Commissione Provinciale di garanzia, ma la proposta finale deve essere indirizzata al Comitato Nazionale, unico competente, a norma di Statuto (art. 29) ad adottare provvedimenti disciplinari.

  2. In ottemperanza all’art. 3, comma 5, del Regolamento, quando si apre una procedura disciplinare in fase istruttoria, il Presidente della Commissione di garanzia ne dà notizia al Presidente Nazionale o al Presidente Provinciale (a seconda della competenza) che, a nome dell’ANPI, ne informa l’interessato. Si considera aperta la procedura disciplinare quando la Commissione istruttoria, compiuta la prima delibazione ed i primi accertamenti documentali decide di procedere ad una formale istruttoria.

  3. L’esito degli accertamenti svolti e la proposta di deliberazione per il Comitato sono motivati in forma scritta. Sulla proposta vota a maggioranza il Comitato competente.

Articolo 10 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è vigente a far data dal 2 maggio 2012 in attuazione dell’art. 6, comma 2, lettera f, dello Statuto associativo; modificato il 5 aprile 2019, il 12 settembre 2019 e il 29 ottobre 2022.

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